Se un anziano va in casa di riposo perde l’usufrutto

Il trasferimento di una persona anziana in una casa di riposo non comporta automaticamente la perdita dell’usufrutto di un bene di cui è titolare. L’usufrutto è un diritto reale che consente a una persona (l’usufruttuario) di godere di un bene di proprietà altrui, traendone ogni utilità, con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica (art. 981 del Codice Civile).

Se un anziano va in casa di riposo perde usufrutto

La perdita dell’usufrutto può avvenire solo in specifici casi previsti dalla legge, ad esempio:

  • Morte dell’usufruttuario (art. 979 c.c.).
  • Consolidazione dell’usufrutto con la proprietà (art. 1014 c.c.).
  • Rinuncia dell’usufruttuario (art. 1350 c.c.).
  • Perimento totale del bene (art. 1014 c.c.).

Il semplice fatto di trasferirsi in una casa di riposo non rientra tra questi motivi. Quindi, salvo una rinuncia formale o altre condizioni specifiche, l’anziano mantiene il diritto di usufrutto anche se non vive più nella casa o nell’immobile oggetto dell’usufrutto.

Cosa di intende per usufrutto

L’usufrutto è un diritto reale disciplinato dal Codice Civile (artt. 978-1020 c.c.), che consente all’usufruttuario di utilizzare un bene altrui e di godere dei frutti che ne derivano, con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica. Si tratta di un istituto di particolare rilevanza, soprattutto nei casi in cui il titolare dell’usufrutto sia una persona anziana, che spesso sceglie di vivere in una casa di riposo.

Uno degli interrogativi più comuni che emergono in tale contesto è se il trasferimento in una casa di riposo comporti la perdita del diritto di usufrutto. È importante chiarire che il semplice trasferimento in una struttura residenziale non determina automaticamente la decadenza di tale diritto.

Le cause di estinzione dell’usufrutto

Le ipotesi di estinzione dell’usufrutto sono tassativamente previste dal Codice Civile. Tra queste, le principali sono:

  1. La morte dell’usufruttuario (art. 979 c.c.): essendo un diritto strettamente personale, l’usufrutto si estingue con la morte dell’usufruttuario, se non diversamente pattuito.
  2. La rinuncia dell’usufruttuario: l’usufruttuario può rinunciare espressamente al suo diritto, con un atto formale. Questa rinuncia deve essere effettuata secondo le formalità previste per gli atti di trasferimento dei diritti reali (art. 1350 c.c.).
  3. Il perimento totale del bene (art. 1014 c.c.): se l’immobile oggetto dell’usufrutto viene completamente distrutto, il diritto si estingue.
  4. La consolidazione (art. 1014 c.c.): avviene quando l’usufrutto si riunisce alla proprietà, ad esempio quando l’usufruttuario diventa proprietario del bene.

Inoltre, l’usufrutto può essere limitato temporalmente, ad esempio per un periodo determinato, ma in mancanza di scadenze pattuite, esso dura per tutta la vita dell’usufruttuario.

Il trasferimento in casa di riposo e l’usufrutto

Il trasferimento di una persona anziana in una casa di riposo non rientra tra le cause di estinzione dell’usufrutto. Il diritto di usufrutto consente al titolare di godere del bene in modo flessibile: non è necessario che l’usufruttuario risieda personalmente nell’immobile per esercitare il suo diritto. L’usufruttuario potrebbe, ad esempio, affittare l’immobile a terzi, continuando così a trarre un reddito dalla proprietà, anche mentre risiede in una casa di riposo.

Inoltre, non esiste alcuna disposizione legale che colleghi il trasferimento in una struttura assistenziale alla perdita del diritto di usufrutto. L’usufrutto rimane un diritto del titolare finché non interviene una delle cause di estinzione previste dalla legge.

Considerazioni pratiche

In pratica, un anziano che si trasferisce in una casa di riposo ha la possibilità di continuare a gestire il proprio usufrutto, potendo decidere di lasciare il bene in uso a familiari o di affittarlo. Tuttavia, è possibile che l’anziano, per motivi personali o di salute, decida di rinunciare all’usufrutto, trasferendolo al nudo proprietario tramite atto formale.

Conclusione

Il trasferimento in una casa di riposo non incide automaticamente sul diritto di usufrutto. Tale diritto continua ad esistere fino alla morte dell’usufruttuario o fino al verificarsi di una delle altre cause di estinzione previste dal Codice Civile. È quindi possibile per l’usufruttuario gestire liberamente l’immobile, anche se non vi risiede più, mantenendo il diritto di trarre utilità dal bene, come stabilito dalle norme sull’usufrutto.