I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono attrezzature e strumentazioni che hanno l’obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro. Sono destinati ad essere indossati e tenuti dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.
I DPI sono classificati in base alla parte del corpo che proteggono. Ad esempio: DPI per la testa, DPI per l’udito, DPI per occhi e viso, DPI per le vie respiratorie, DPI per mani e braccia, DPI per piedi e gambe, DPI per la pelle e DPI per tronco e addome.
Inoltre i DPI possono essere divisi in categorie a seconda del rischio per il quale vengono utilizzati. Ad esempio: categoria 1 protegge da effetti lesivi di lieve entità facilmente reversibili; categoria 2 sono quelli che non rientrano né nella categoria I (effetti lievi) e neppure nella III (effetti gravi).
I DPI devono essere indossati nelle situazioni in cui non è possibile evitare i rischi oppure ridurli al minimo attraverso misure tecniche preventive, dispositivi di protezione collettiva, misure, metodi o procedimenti tali da riorganizzare il lavoro. Ad esempio i DPI per le vie respiratorie stanno assumendo sempre maggiore importanza e diffusione nell’emergenza e nella fuga.
Inoltre i DPI vengono utilizzati nelle strutture sanitarie per creare una barriera tra gli operatori sanitari e un agente infettivo del paziente e per ridurre il rischio di trasmissione di microrganismi dagli operatori sanitari ai pazienti.
La normativa sulla sicurezza sul lavoro, il D. Lgs. 81/08, all’art. 74 comma 1 definisce i DPI come qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.
Inoltre esiste il Regolamento UE 2016/425 sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che stabilisce che i DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da fornire protezione all’utilizzatore in conformità alle istruzioni del fabbricante senza arrecare danno allo stesso.
I distributori che non rispettano gli obblighi del regolamento DPI sono puniti con sanzioni amministrative pecuniarie che variano a seconda della categoria del DPI. Ad esempio, se trattasi di DPI di prima categoria la sanzione va da 1.000 euro sino a 6.000 euro; se trattasi di DPI di seconda categoria la sanzione va da 2.000 euro sino a 12.000 euro; se trattasi di DPI di terza categoria la sanzione va da 10.000 euro sino a 60.000 euro.
Anche i fabbricanti e gli importatori che producono o mettono a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza sono puniti con sanzioni amministrative pecuniarie.
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono classificati in base al rischio per il quale vengono utilizzati.
Esistono tre categorie di DPI:
- DPI di categoria 1: proteggono da effetti lesivi di lieve entità facilmente reversibili;
- DPI di categoria 2: sono quelli che non rientrano né nella categoria I (effetti lievi) e neppure nella III (effetti gravi);
- DPI di categoria 3: proteggono da rischi gravi e necessitano di addestramento all’uso.
Il datore di lavoro ha diversi obblighi riguardo ai DPI. In particolare, deve:
- Effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati utilizzando altri mezzi e quindi Individuare i DPI idonei a proteggere i lavoratori dai rischi rilevati;
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale.