La decisione su una richiesta di accesso civico generalizzato, in Italia, è presa dall’amministrazione che detiene i dati o i documenti richiesti. Questo è regolato dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che disciplina la trasparenza, la pubblicità e la diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
L’articolo 5 del Decreto Legislativo 33/2013 stabilisce che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
La decisione finale spetta quindi all’ufficio responsabile della trasparenza o all’ufficio che possiede i dati richiesti. Tuttavia, in caso di diniego o mancata risposta, il richiedente può presentare ricorso al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) o, in alternativa, al difensore civico competente per ambito territoriale, come stabilito dall’articolo 5, comma 7 del Decreto Legislativo 33/2013. Se anche questa istanza non viene accolta, è possibile ricorrere al giudice amministrativo.
Fonti:
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97
In conclusione, la gestione delle richieste di accesso civico generalizzato in Italia è chiaramente delineata dal Decreto Legislativo 33/2013 e successive modifiche.
L’amministrazione detentrice dei dati o dei documenti richiesti ha il compito di esaminare e decidere su tali richieste. In caso di rifiuto o mancata risposta, il richiedente ha il diritto di ricorrere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) o al difensore civico competente.
Qualora questi rimedi interni non producano esito positivo, il ricorso al giudice amministrativo rimane l’ultima istanza per garantire il diritto di accesso ai dati pubblici. Questo sistema, strutturato e articolato, mira a garantire la trasparenza e la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica, promuovendo al contempo la responsabilità e l’integrità delle pubbliche amministrazioni.