Il rischio biologico potenziale è associato a tutte quelle attività che non prevedono l’utilizzo intenzionale di agenti biologici. Ad esempio, attività agricole o di raccolta e separazione dei rifiuti possono essere considerate attività a rischio biologico potenziale.
Per rischio biologico si intende la probabilità che l’agente biologico presente nell’attività lavorativa possa arrecare danni di diversa entità ai lavoratori. I soggetti esposti a rischio biologico possono contrarre una malattia infettiva, ossia una forma morbosa determinata da un agente biologico capace di penetrare, moltiplicarsi e produrre effetti dannosi in un organismo vivente.
Per stimare l’entità del rischio da esposizione ad agenti biologici, nel processo di valutazione è necessario: identificare i pericoli anche potenziali; stimare la gravità delle conseguenze derivanti dall’esposizione a tali pericoli; identificare e quantificare i soggetti esposti; misurare l’entità di tale esposizione.
In conclusione, il rischio biologico potenziale è sempre presente in tutti gli ambienti di vita e di lavoro ed è importante valutarlo correttamente per prevenire eventuali danni ai lavoratori.
Per prevenire il rischio biologico potenziale è importante seguire le norme di sicurezza e igiene sul lavoro. Ad esempio, utilizzare dispositivi di protezione individuale come guanti e maschere quando si manipolano materiali potenzialmente infetti o contaminati. Inoltre, è importante seguire le procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti di lavoro per ridurre il rischio di esposizione ad agenti biologici.
Ci sono anche delle norme specifiche per la gestione del rischio biologico negli ambienti di lavoro. Ad esempio, in Italia il titolo X del D.lgs. 81/2008 definisce alcuni specifici ambiti occupazionali ove è necessario intervenire con misure speciali.
In Italia, come abbiamo detto, il titolo X del D.lgs. 81/2008 prescrive le misure di prevenzione da adottare contro i rischi da esposizione professionale ad agenti biologici. Questo regolamento è suddiviso in quattro capi e 20 articoli (dal 266 al 286) e definisce le norme per la gestione del rischio biologico negli ambienti di lavoro.
Ad esempio, i dispositivi di protezione individuale (DPI) per il rischio biologico devono possedere marcatura CE come dispositivo di protezione individuale in III categoria secondo la Direttiva 686/89 CE ed essere corredati da note informative sul loro impiego e manutenzione. Inoltre, i lavoratori devono essere formati al loro utilizzo.
Per stimare l’entità del rischio da esposizione ad agenti biologici, nel processo di valutazione è necessario seguire alcuni passaggi. Innanzitutto, è importante identificare i pericoli anche potenziali. Successivamente, si deve stimare la gravità delle conseguenze derivanti dall’esposizione a tali pericoli.
Inoltre, è necessario identificare e quantificare i soggetti esposti1 e misurare l’entità di tale esposizione. Questi passaggi sono fondamentali per effettuare una corretta valutazione del rischio biologico.